Strategie legali e strumenti processuali per il creditore contro il fenomeno degli assegni circolari non riscossi
Avv. Carlo Carta
Esperto in Diritto Bancario ed Esecutivo
Sebbene l'assegno circolare sia considerato un mezzo di pagamento sicuro (garantito dalla banca emittente), nella prassi si assiste a fenomeni distorsivi legati all'inerzia o alla volontaria omissione dell'incasso da parte del beneficiario. Tali condotte possono ostacolare l'azione del creditore procedente, compromettendo l'effettività del pignoramento.
È agevole per il debitore - consapevole di essere esposto a pignoramento del conto (è sufficiente aver ricevuto la notifica di un atto di precetto) - mettere in atto una strategia elusiva:
Il debitore chiede alla banca l'emissione di un assegno circolare intestato a sé stesso o a un terzo di fiducia, prelevando tutta (o gran parte) della liquidità presente sul conto corrente.
L'assegno viene custodito nella cassaforte del debitore o presso un luogo sicuro, senza essere incassato.
Al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (la banca), sul conto corrente del debitore non si trova sufficiente liquidità per soddisfare il creditore procedente.
La banca terza pignorata dichiara un saldo pressoché nullo, e il creditore rimane senza tutela effettiva, nonostante il debitore detenga liquidità "congelata" nell'assegno circolare.
Il creditore non riesce a soddisfare il proprio credito, mentre il debitore conserva la liquidità in forma di assegno non riscosso.
Debitore
€50.000 in c/c
Assegno Circolare
€50.000 non riscosso
Creditore
Pignoramento
Banca
€0 disponibili!
Il creditore dispone di diversi strumenti processuali per tutelarsi contro questo fenomeno distorsivo e recuperare la propria ragione creditoria:
La prima soluzione consiste nel pignoramento diretto del titolo (l'assegno circolare), che costituisce pur sempre un credito del debitore nei confronti della banca emittente.
Secondo Cass. Civ., Sez. II, n. 2917 del 07.04.1990, è necessario procedere nelle forme del pignoramento diretto presso il debitore (art. 513 c.p.c.), con materiale acquisizione del titolo.
L'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto, dovrebbe recarsi presso l'abitazione del debitore e cercare fisicamente il titolo aprendo porte, cassetti e ripostigli (ipotesi più teorica che pratica).
Conseguenza: Il pignoramento presso terzi (la banca emittente) sarebbe affetto da nullità radicale ed insanabile.
Secondo Cass. Civ., Sez. III, n. 7394 del 07.07.1993 (confermato da Cass. n. 22876/2004 e n. 12175/2019), il pignoramento presso terzi è ammissibile, ma il debitore può opporsi entro 5 giorni dall'ingiunzione.
Vantaggio pratico: Questa impostazione consente di pignorare l'assegno circolare direttamente presso la banca emittente, evitando la ricerca fisica del titolo presso il debitore.
Data l'incertezza giurisprudenziale, è consigliabile tentare il pignoramento presso terzi, essendo più pratico e concreto rispetto alla ricerca fisica del titolo. In caso di opposizione del debitore, si valuterà la strategia processuale più opportuna.
Strumento più funzionale e strategico per scoprire l'esistenza di assegni circolari non riscossi e recuperare la provvista congelata.
Il creditore, in sede di pignoramento presso terzi, richiede al giudice dell'esecuzione l'emissione di un ordine di esibizione degli estratti conto, allegando documentazione giustificativa (es. azienda con rilevante fatturato ma saldo irrisorio).
Il giudice, previa valutazione del fondamento della richiesta, emette un'ordinanza che costituisce valido titolo per obbligare la banca a produrre, entro un termine prestabilito, gli estratti conto richiesti.
Dagli estratti conto il creditore può verificare:
Una volta ottenuti gli estratti conto e verificata l'emissione di assegni circolari non ancora riscossi, il creditore può percorrere due strade alternative:
Art. 2905 c.c. e Art. 1997 c.c.
Il creditore può richiedere al giudice l'emissione di un sequestro conservativo del titolo ai sensi dell'art. 2905 c.c., dimostrando:
Il sequestro deve essere annotato sul titolo stesso ai sensi dell'art. 1997 c.c., impedendo al debitore di disporne liberamente e garantendo l'efficacia della misura cautelare.
Risultato: Il titolo viene "congelato" e il creditore ha la garanzia che la somma non possa essere sottratta all'esecuzione forzata.
R.D. 21.12.1933, n. 1736
L'ultimo comma dell'art. 86 della Legge Assegni prevede che, nel caso di assegni circolari con clausola "non trasferibile":
L'ammortamento è escluso, ma il prenditore ha diritto di ottenere il pagamento dell'assegno, dopo venti giorni dalla denuncia, presso la filiale presso cui è stata fatta la denunzia.
Nel caso di assegno emesso in favore dello stesso debitore-correntista:
La banca dovrebbe rendere nuovamente disponibile la provvista sul conto dopo 20 giorni dalla denuncia
A questa somma così rientrata sul conto corrente dovrebbe estendersi il pignoramento già notificato
Questo meccanismo consente di "riportare in vita" la liquidità sul conto corrente, permettendo al pignoramento già notificato di aggredire effettivamente le somme che erano state eluse attraverso l'emissione dell'assegno circolare non riscosso.
| Aspetto | Sequestro Conservativo (A) | Art. 86 Legge Assegni (B) |
|---|---|---|
| Applicabilità | Qualsiasi assegno circolare | Solo assegni "non trasferibili" |
| Tempistica | Richiede provvedimento giudiziale | Automatico dopo 20 giorni dalla denuncia |
| Complessità | Maggiore (richiede annotazione sul titolo) | Minore (meccanismo legale automatico) |
| Efficacia | Alta (blocco del titolo) | Alta (liquidità rientra sul conto pignorato) |
Anticipare il problema inserendo una clausola strategica nell'atto di pignoramento
"Il presente pignoramento deve intendersi esteso anche a ogni credito che possa derivare dalla restituzione della provvista relativa ad eventuali titoli di credito emessi su richiesta del debitore e non ancora incassati, compresi ma non limitati ad assegni circolari, assegni bancari, vaglia cambiari e ogni altro strumento di pagamento che abbia comportato l'addebito di somme sul conto corrente del debitore."
Non richiede ulteriori atti o provvedimenti successivi: il pignoramento si estende automaticamente alle somme che rientrano sul conto
Copre non solo gli assegni circolari ma anche altri titoli di credito (assegni bancari, vaglia, ecc.)
Scoraggia comportamenti elusivi del debitore, che sa che anche trasferendo liquidità su assegni circolari, questa rimarrà comunque aggredibile
Evita contestazioni future sulla validità ed efficacia del pignoramento sulle somme rientrate
Inserimento nella notifica: La clausola viene inserita esplicitamente nell'atto di pignoramento notificato alla banca terza pignorata
Obbligo della banca: La banca è formalmente messa a conoscenza che il pignoramento copre anche eventuali restituzioni di provviste
Rientro della liquidità: Quando la provvista di un assegno non riscosso rientra sul conto (ad es. dopo 20 giorni ex art. 86 Legge Assegni), viene automaticamente aggredita dal pignoramento
In ogni atto di pignoramento presso terzi bancari, specificare espressamente l'estensione del pignoramento alle provviste di titoli di credito non ancora incassati
Allegare al pignoramento la richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto per verificare tempestivamente eventuali operazioni sospette
Una volta ottenuti gli estratti conto, analizzarli attentamente per identificare emissioni di assegni circolari o altre operazioni elusive
Se emergono assegni circolari non riscossi, valutare immediatamente quale strategia adottare (sequestro conservativo o applicazione art. 86 Legge Assegni)
Conservare tutta la documentazione bancaria e processuale per dimostrare l'intento elusivo del debitore in eventuali azioni revocatorie
Se il tuo debitore ha svuotato il conto corrente con assegni circolari o altre operazioni elusive, possiamo aiutarti con strategie legali concrete ed efficaci.
Esperienza consolidata in diritto bancario ed esecutivo • Sedi a Milano e Cagliari
Il fenomeno degli assegni circolari non riscossi rappresenta una delle principali strategie elusive utilizzate dai debitori per sottrarsi all'esecuzione forzata. Tuttavia, il creditore dispone di strumenti processuali efficaci per contrastare tali comportamenti e tutelare concretamente i propri diritti.
La clausola di estensione del pignoramento inserita preventivamente nell'atto di pignoramento presso terzi costituisce la soluzione più pratica ed efficace, in quanto consente di aggredire automaticamente le somme che rientrano sul conto del debitore a seguito della restituzione della provvista di titoli non incassati.
In alternativa o in aggiunta, il creditore può avvalersi dell'ordine di esibizione degli estratti conto (art. 210 c.p.c.) per verificare l'esistenza di assegni circolari non riscossi e, una volta accertati, procedere con il sequestro conservativo del titolo (art. 2905 c.c.) o con l'applicazione dell'art. 86 della Legge Assegni per ottenere il rientro della provvista sul conto pignorato.
La combinazione strategica di questi strumenti, unita a una redazione accurata degli atti processuali e a un monitoraggio costante dei movimenti bancari, consente al creditore di massimizzare le possibilità di recupero del credito, neutralizzando i tentativi elusivi del debitore.