Due sentenze del 2025 chiariscono i limiti alla libertà di tenere animali e la responsabilità oggettiva del proprietario
Sentenza n. 712/2025
Validità divieto animali in regolamento contrattuale
Sentenza n. 33/2025
Responsabilità oggettiva per danni da animali
Avv. Carlo Carta
Esperto in Diritto Condominiale e Civile
In Italia, il diritto di detenere animali domestici è oggi riconosciuto, ma non è assoluto. L'art. 1138 del codice civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Tuttavia, due recenti sentenze del 2025 hanno chiarito i limiti di questa libertà.
Sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025
È legittimo e vincolante il divieto di detenere animali domestici contenuto in un regolamento condominiale di natura contrattuale, poiché nasce da un accordo esplicito tra tutti i condomini e disciplina gli usi della proprietà comune secondo regole condivise.
Un regolamento contrattuale è un regolamento che è parte integrante di un contratto, e si distingue dal regolamento assembleare per le seguenti caratteristiche:
Viene predisposto dal costruttore/venditore e accettato da tutti i condomini con gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari
Può essere deliberato all'unanimità da tutti i condomini, a differenza del regolamento assembleare che richiede solo la maggioranza
Ha natura di contratto e vincola tutti i condomini come un accordo privatistico
L'art. 1138 c.c. stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza civile e si riferisce ai regolamenti assembleari approvati a maggioranza.
C'è dibattito in giurisprudenza se il divieto dell'art. 1138 c.c. si applichi anche ai regolamenti contrattuali. Il Tribunale di Trento ha adottato un orientamento più favorevole al regolamento contrattuale, ritenendo valida la clausola negativa sugli animali se inserita consensualmente.
Secondo il Tribunale, la clausola che vieta gli animali può essere rispettata nei regolamenti contrattuali perché:
| Caratteristica | Regolamento Assembleare | Regolamento Contrattuale |
|---|---|---|
| Approvazione | Maggioranza dell'assemblea | Unanimità o accettazione con atto di acquisto |
| Natura giuridica | Atto regolamentare | Contratto |
| Divieto animali domestici | VIETATO (art. 1138 c.c.) | POSSIBILE secondo Trib. Trento |
| Modifica | A maggioranza | Solo all'unanimità |
| Vincolatività | Vincolante per tutti | Vincolante per tutti (natura contrattuale) |
Sentenza n. 33 del 12 aprile 2025
Il proprietario di un animale domestico risponde dei danni arrecati anche in caso di libertà di movimento incontrollata, configurandosi una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Il reiterato accesso di un animale domestico nella proprietà altrui, con produzione di deiezioni, imbrattamenti e conseguenze sulla salute del condomino attiguo integra il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e legittima l'adozione di misure coercitive per garantire l'effettività della tutela.
La previsione codicistica secondo cui il regolamento condominiale non può proibire la detenzione di animali domestici nelle proprietà esclusive si riferisce alla libertà di detenere animali di affezione, ma non fa riferimento esplicito alla libertà di circolazione in aree comuni.
Anche se nella realtà concreta può verificarsi che animali come cani e gatti circolino nelle aree comuni, si rende necessario che siano accompagnati dai loro proprietari ai fini della:
"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."
Del danno cagionato da un animale risponde il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva. Questo significa che:
Il proprietario è responsabile anche se non ha avuto alcuna colpa nel comportamento dell'animale
La responsabilità sussiste anche se l'animale era smarrito o fuggito, non solo se sotto custodia
Per liberarsi dalla responsabilità, il proprietario deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo a interrompere il nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e il danno
Il danneggiato deve provare:
Il proprietario dell'animale deve provare:
Una condomina possedeva dei gatti che accedevano ripetutamente nella proprietà di un altro condomino, causando:
Nonostante i reiterati episodi lamentati dai ricorrenti, la signora proprietaria dei gatti non aveva adottato alcuna misura - neppure minima - normalmente idonea a gestire e/o controllare gli animali, in modo da evitare o limitare i disagi sofferti dalla controparte.
Nessuna prova veniva offerta al giudice circa l'adempimento, da parte della convenuta, dei relativi doveri di gestione e controllo degli animali.
Ha dato prova, anche a mezzo di testimoni, dell'esistenza del nesso fra i comportamenti degli animali della proprietaria e gli eventi lesivi provocati:
Non ha provato di aver adottato:
Il Tribunale ha condannato la proprietaria dei gatti al pagamento, in favore del condomino danneggiato, della somma pari a € 1.500,00 a titolo di:
Il Tribunale ha legittimato l'adozione di misure coercitive per garantire l'effettività della tutela e impedire il ripetersi dei comportamenti dannosi degli animali.
Controlla se il regolamento del tuo condominio è contrattuale (allegato all'atto di acquisto) o assembleare. Se contrattuale, potrebbero esistere divieti validi di detenere animali.
Gli animali devono essere sempre accompagnati nelle aree comuni. Non lasciarli circolare liberamente per scale, giardini o cortili condominiali.
Adotta misure concrete per evitare che i tuoi animali accedano a proprietà altrui:
Pulisci immediatamente eventuali deiezioni dell'animale nelle aree comuni o in prossimità di proprietà altrui.
Considera di stipulare una polizza di responsabilità civile che copra i danni causati dal tuo animale domestico.
Ricorda che la tua responsabilità per i danni causati dall'animale è oggettiva (art. 2052 c.c.). Non potrai liberartene dimostrando di non aver avuto colpa, ma solo provando l'esistenza di un caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile).
Fotografa e documenta tutti i danni causati dagli animali: deiezioni, deterioramenti, imbrattamenti. Annota date e orari.
Raccogli testimonianze di altri condomini che hanno assistito agli episodi dannosi o alle conseguenze.
Invia una diffida scritta al proprietario dell'animale, richiedendo l'adozione di misure di controllo e la cessazione dei comportamenti lesivi.
Se il problema persiste, puoi agire in giudizio per ottenere:
Il divieto di animali è valido se inserito in un regolamento contrattuale accettato da tutti
Il proprietario risponde dei danni anche senza colpa, salvo prova del caso fortuito
Gli animali devono essere accompagnati nelle aree comuni e non possono circolare liberamente
Il danneggiato può ottenere risarcimento e misure coercitive per impedire il ripetersi dei danni
Che tu sia proprietario di un animale o un condomino danneggiato, possiamo aiutarti a tutelare i tuoi diritti con consulenza specializzata in diritto condominiale.
Esperienza consolidata in diritto condominiale • Assistenza a Milano e Cagliari