Pegno Non Possessorio - Servizio Redazione Titolo Standard | Avvocato Carlo Carta
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Diritto Bancario 8 min di lettura

Pegno Mobiliare Non Possessorio: Il Nuovo Servizio per la Redazione del Titolo Standard

Dal 7 ottobre 2025 è operativo il servizio dell'Agenzia delle Entrate che semplifica la redazione del titolo costitutivo e l'iscrizione nel Registro dei pegni, facilitando l'accesso al credito per le imprese italiane.

Avv. Carlo Carta

Esperto in Diritto Bancario e Finanziario

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Il decreto-legge n. 59/2016 ha introdotto il pegno mobiliare non possessorio per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese e fornire ai creditori un efficace strumento di garanzia. Il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un passo fondamentale verso la piena operatività dell'istituto.

Caratteristiche dell'Istituto

L'istituto, come tipizzato dall'articolo 1 del D.L. 59/2016, integra una particolare tipologia di pegno riservata agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese che intendano garantire, con previsione del relativo importo massimo, crediti presenti o futuri, determinati o determinabili, concessi a loro o a terzi e inerenti all'esercizio dell'impresa.

Beni Oggetto del Pegno

Beni mobili non registrati, destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa e riconducibili alle categorie merceologiche individuate con provvedimento del 12 ottobre 2021.

Nessuno Spossessamento

A differenza del pegno tradizionale, non comporta lo spossessamento dei beni concessi in garanzia, che rimangono nella piena disponibilità dell'imprenditore.

Opponibilità ai Terzi

Per essere opponibile ai terzi, il pegno deve essere iscritto nel Registro informatico dei pegni non possessori, istituito presso l'Agenzia delle Entrate e disciplinato dal decreto interministeriale n. 114/2021 emanato dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia.

Il Quadro Normativo di Riferimento

1

D.L. 59/2016

Introduzione dell'istituto del pegno mobiliare non possessorio nel sistema giuridico italiano.

2

D.M. 114/2021

Disciplina del Registro informatico dei pegni non possessori. Stabilisce che il richiedente deve presentare al conservatore, in via telematica, il titolo costitutivo della garanzia unitamente alla domanda sottoscritta digitalmente.

Forme ammesse: atto pubblico, scrittura privata autenticata, contratto sottoscritto digitalmente (art. 24 D.Lgs. 82/2005) o provvedimento dell'autorità giudiziaria.

3

Provvedimento 12 gennaio 2023

Specifiche tecniche per la redazione e la trasmissione delle domande di iscrizione e dei titoli correlati.

7 ottobre 2025 - Nuovo Servizio

Rilascio del servizio di "redazione del titolo standard" che consente la compilazione simultanea del titolo costitutivo e della domanda di iscrizione.

Elementi della Domanda di Iscrizione

Secondo l'articolo 3, comma 2 del D.M. 114/2021, la domanda deve contenere in dettaglio:

Dati delle parti

Creditore, debitore ed eventuale terzo concedente

Descrizione beni

Dettaglio completo dei beni oggetto della garanzia

Credito garantito

Importo massimo garantito e natura del credito

Dati del titolo

Riferimenti completi del titolo costitutivo

Il Nuovo Servizio di Redazione del Titolo Standard

Operativo dal 7 ottobre 2025

Il nuovo servizio consente di predisporre il titolo costitutivo della garanzia sottoscritto digitalmente (ex articoli 1, comma 3, D.L. 59/2016; 3, comma 5, D.M. 114/2021; e 25, D.Lgs. 82/2005), unitamente alla compilazione della domanda di iscrizione nel Registro pegni.

Vantaggio Principale

L'implementazione informatica permette la simultanea compilazione del titolo e della domanda, senza la preordinata predisposizione separata del contratto rispetto alla nota di iscrizione.

Procedura Operativa: Come Utilizzare il Servizio

1

Accesso all'Area Riservata

Accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso:

Tutti i servizi → Istanze, comunicazioni e certificati → Registro dei pegni non possessori → Vai al servizio → Domanda → Utente → Dati titolo
2

Inserimento Dati Base

Procedere all'inserimento delle informazioni di base valide per entrambe le scelte di invio congiunto o disgiunto del titolo e della domanda.

Dati del creditore
Dati del debitore
Descrizione beni
Importo garantito
3

Scelta della Modalità di Redazione

In fase di compilazione della sezione dedicata ai dati del titolo, sarà possibile scegliere la redazione congiunta.

Attenzione: La redazione congiunta è riservata ai soli titoli costitutivi redatti nella forma del "Contratto sottoscritto digitalmente" (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005).

4

Visualizzazione e Download

Una volta conclusa la domanda di pegno, è possibile visualizzare:

  • La domanda nel formato XML
  • Il titolo annesso in formato PDF/A (in caso di redazione congiunta)
5

Firma Digitale e Invio

Per completare l'operazione di invio è necessario:

Scaricare entrambi i documenti (domanda XML e titolo PDF/A)
Firmare digitalmente entrambi i documenti
Inviarli tramite le funzionalità dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Vantaggi della Compilazione Congiunta

Semplificazione dell'Iscrizione

La procedura semplificata riduce significativamente i tempi e la complessità dell'iscrizione del pegno nel Registro, facilitando l'operatività dello strumento per le imprese.

Riduzione delle Difformità

La redazione simultanea del titolo e della domanda permette di ridurre l'impatto di eventuali difformità tra i due documenti, minimizzando il rischio di errori formali.

Garanzia di Completezza

Il sistema guidato assicura la presenza di tutti gli elementi minimi obbligatori che il titolo deve necessariamente contenere secondo la normativa vigente.

Conclusioni

Il nuovo servizio di redazione del titolo standard rappresenta un passo decisivo verso la piena operatività del pegno mobiliare non possessorio, strumento fondamentale per agevolare l'accesso al credito delle imprese italiane.

Un'Opportunità per le Imprese

Grazie alla digitalizzazione del processo e alla semplificazione delle procedure, le imprese possono ora accedere più facilmente a questo innovativo strumento di garanzia, ottenendo credito senza privarsi della disponibilità dei propri beni aziendali.

L'efficacia concreta dello strumento dipenderà dall'effettiva utilizzazione da parte degli operatori economici e dalla valutazione che i soggetti finanziatori faranno di questa forma di garanzia nel contesto della concessione del credito.

Assistenza per la Costituzione del Pegno Non Possessorio

Lo Studio Carta offre consulenza specializzata per la redazione del titolo costitutivo, l'iscrizione nel Registro e tutti gli aspetti legali relativi al pegno mobiliare non possessorio.