Con il provvedimento del 23 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per il Registro dei Pegni, completando l'innovativo strumento introdotto dal D.L. 59/2016 per favorire l'accesso al credito delle imprese.
Il pegno mobiliare non possessorio costituisce una delle innovazioni più interessanti e potenzialmente più rilevanti degli ultimi anni in materia di garanzie del credito. Con l'approvazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate il 23 gennaio 2023, si compie un passo decisivo verso la piena operatività dello strumento.
La disciplina dell'istituto è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, successivamente convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119.
Ad esito di una serie di interventi attuativi di rango secondario, con provvedimento del 12 gennaio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2023 (serie generale - n. 18), sono state approvate le specifiche tecniche aventi ad oggetto la redazione delle domande e dei titoli correlati.
Affinché si giunga alla piena operatività del pegno non possessorio si attende soltanto la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate di apposito comunicato che indichi la data di attivazione del Registro dei Pegni. A partire dal giorno successivo a tale pubblicazione potranno essere presentate le formalità di iscrizione di un pegno.
Il pegno mobiliare non possessorio si distingue profondamente dalle tradizionali forme di pegno disciplinate prevalentemente nel codice civile in quanto non prevede lo spossessamento del bene concesso in garanzia e la consegna del medesimo al creditore, perfezionandosi invece al momento della stipula del contratto costitutivo del pegno.
Si tratta di uno strumento innovativo, finalizzato a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, che possono così ottenere finanza senza privarsi della disponibilità dei beni su cui concedono la garanzia.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto, gli imprenditori iscritti presso il registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti e futuri, purché determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
Nota: Il regolamento attuativo (Decreto Ministeriale 25 maggio 2021 n. 114) richiede l'iscrizione nel registro delle imprese anche per il debitore, quando diverso dal datore.
Il pegno può essere costituito su una vastissima gamma di beni che comprende, di fatto, tutti i prodotti e strumenti inerenti e/o connessi all'attività di impresa, fatta eccezione per i beni mobili registrati.
Le categorie sono state individuate con provvedimento del 12 ottobre 2021 (Prot. 26734/2021).
Salvo che non sia pattuito diversamente, l'impresa che ha costituito il pegno è autorizzata a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati dalla garanzia. In tal caso il pegno si trasferirà, rispettivamente:
Senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
L'articolo 1, comma 3 del Decreto prevede che il contratto costitutivo abbia forma scritta a pena di nullità.
Ai fini dell'opponibilità verso i terzi è necessaria l'iscrizione del pegno presso il registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate, denominato "Registro dei Pegni".
Il Registro è gestito da un apposito ufficio dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, ed è situato a Roma. Le modalità operative sono disciplinate dal Decreto Ministeriale e dalle specifiche tecniche approvate il 23 gennaio 2023.
La parte che richiede l'iscrizione dovrà presentare al conservatore, per via telematica, la domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente unitamente al titolo costitutivo del pegno.
L'iscrizione avrà durata di dieci anni e alla scadenza potrà essere rinnovata o potrà esserne chiesta la cancellazione.
Le regole per procedere all'escussione del pegno non possessorio consentono al creditore pignoratizio di tutelare il proprio credito tramite una forma di esecuzione agevolata in via di autotutela.
Vendita dei beni oggetto della garanzia
Escussione o cessione dei crediti oggetto della garanzia
Locazione dei beni oggetto della garanzia
Appropriazione dei beni oggetto della garanzia
Previa intimazione notificata al debitore e all'eventuale terzo concedente, con avviso agli eventuali titolari di un pegno trascritto. È sempre prevista la restituzione delle somme eccedenti l'importo garantito.
L'attivazione del Registro verrà resa nota dall'Agenzia delle Entrate tramite un'apposita comunicazione sul proprio sito internet. Solo da allora sarà effettivamente possibile procedere alla presentazione delle formalità previste ai fini dell'iscrizione del pegno.
Molto dipenderà da una serie di fattori cruciali:
Una Rivoluzione nel Sistema delle Garanzie
Questo innovativo strumento - che presenta caratteri di somiglianza con l'istituto anglosassone del "floating charge" - consacrerà la circostanza che lo spossessamento, da elemento naturale e imprescindibile ai fini di una valida costituzione di un pegno, sarà sempre più degradato ad una delle varie modalità tramite le quali si può ottenere la conoscibilità della garanzia da parte dei terzi.
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