Attenzione al rischio di "duplicazione" del credito: quando il Fondo di Garanzia PMI indennizza la banca e il bene viene venduto, il fideiussore rischia di pagare due volte.
"Il ricavato della vendita del bene oggetto di locazione finanziaria risolta deve essere imputato a decurtazione del debito complessivo originario."
Avv. Carlo Carta
Esperto in Diritto Civile, Bancario e Immobiliare
Nel settore della locazione finanziaria e delle garanzie pubbliche (come il Fondo di Garanzia PMI), l'intreccio tra azioni di recupero e ricollocazione dei beni sul mercato può dare vita a veri e propri "corto circuiti" di tutela per i garanti.
Cosa succede se il bene immobile oggetto di un leasing risolto viene venduto a terzi dalla società di leasing dopo che il Fondo pubblico ha già indennizzato la banca e avviato la riscossione coattiva nei confronti del fideiussore?
Questa situazione, apparentemente complessa, nasconde un rischio concreto di duplicazione del credito che può colpire duramente i coobbligati e i fideiussori. Comprendere i meccanismi giuridici sottostanti è fondamentale per tutelare i propri diritti.
Secondo la giurisprudenza consolidata e i principi cardine del nostro ordinamento (tra cui l'art. 1526 c.c.), la ricollocazione sul mercato del bene oggetto di locazione finanziaria risolta deve produrre effetti positivi anche in capo all'utilizzatore e ai suoi garanti.
Art. 1526 c.c. e principi generali
In parole semplici: il ricavato della vendita del bene deve essere imputato a decurtazione del debito complessivo originario.
Quando il contratto di leasing viene risolto, il bene torna nella disponibilità della società di leasing che può venderlo.
Il prezzo ottenuto dalla vendita deve ridurre l'esposizione debitoria complessiva dell'utilizzatore e dei garanti.
L'art. 1526 c.c. disciplina la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, ma i principi di correlazione tra prestazione e controprestazione e di divieto di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) impongono l'imputazione del ricavato.
Il problema si pone quando i tempi della giustizia e della riscossione non si allineano con quelli della vendita del bene. Ecco come si sviluppa la situazione critica:
Il Fondo di garanzia pubblico indennizza l'istituto di leasing e si surroga nel credito, avviando una procedura di riscossione coattiva (tramite cartella esattoriale e conseguenti pignoramenti) nei confronti del fideiussore per l'intero importo liquidato.
Il Fondo diventa creditore in sostituzione della banca
Successivamente all'emissione della cartella esattoriale e all'avvio delle tutele esecutive, la società di leasing vende l'immobile a terzi, incassandone il prezzo.
Questa vendita può avvenire mesi o anni dopo
Se il ricavato di questa vendita non viene tempestivamente riversato al Fondo pubblico e, di conseguenza, quest'ultimo non ricalcola la pretesa esecutiva verso il garante, si configura un evidente profilo di indebito arricchimento e una illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
Rischio concreto: il fideiussore paga due volte!
Leasing Risolto
Fondo Indennizza Banca
Cartella Esattoriale
Pignoramenti
Vendita Bene a Terzi (ricavato ≠ ricalcolo)
In presenza di un evento sopravvenuto come la vendita del bene, è fondamentale agire tempestivamente per via stragiudiziale (e, se necessario, giudiziale):
Richiedere il rendiconto contabile della vendita ex art. 119 T.U.B. alla società di leasing. Questo documento è fondamentale per verificare l'importo effettivamente incassato dalla vendita del bene.
Art. 119 T.U.B. - Diritto del consumatore alla trasparenza contrattuale e al rendiconto delle operazioni
Diffidare i soggetti coinvolti (società di leasing, Fondo di Garanzia, Agenzia delle Entrate Riscossione) a procedere all'immediato ricalcolo del debito residuo, tenendo conto del ricavato della vendita.
La diffida deve essere formalizzata con raccomandata A/R o PEC
Ottenere la formale dichiarazione di sgravio (parziale o totale) del ruolo esattoriale e la conseguente riduzione o rinuncia alle procedure esecutive in corso (come i pignoramenti presso terzi).
Risultato: Estinzione o riduzione delle procedure esecutive in corso
La trasparenza contabile e il coordinamento tra intermediari finanziari e gestori dei fondi pubblici non sono opzioni, ma precisi obblighi di legge a tutela dei coobbligati.
Avvocato | Diritto Civile, Bancario e Immobiliare
Oltre 25 anni di esperienza. Assistenza in operazioni di leasing, contenziosi con fondi di garanzia pubblici e tutela dei fideiussori. Sedi a Milano e Cagliari.
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