Molti clienti e professionisti ritengono ancora che l'anatocismo sia un capitolo chiuso. In realtà, la normativa vigente ha semplicemente trasformato un automatismo subìto in una scelta contrattuale. Ecco lo stato dell'arte per orientarsi correttamente tra norme e prassi bancaria.
1 La Normativa di Secondo Grado: La Delibera CICR
La Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB, ha sostituito la vecchia e celebre delibera CICR del 9 febbraio 2000, introducendo le modalità tecnico-operative per il conteggio degli interessi.
Il Regime Transitorio
Con l'entrata in vigore della Delibera CICR del 3 agosto 2016 (efficace dal 1° ottobre 2016), il regime transitorio previsto dall'art. 161 comma 5 TUB è cessato per quanto riguarda l'anatocismo. La vecchia disciplina del 2000 (che permetteva la capitalizzazione trimestrale se reciproca) è definitivamente superata per i nuovi rapporti e per quelli adeguati.
2 La Situazione Attuale dell'Anatocismo
Il principio cardine oggi vigente è quello del divieto di anatocismo automatico sugli interessi debitori, ma con un meccanismo di "autorizzazione" che di fatto ne permette la capitalizzazione.
Periodicità Annuale
Interessi conteggiati almeno una volta l'anno, solitamente al 31 dicembre
Esigibilità
Interessi esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo
Autorizzazione
Il cliente può autorizzare preventivamente l'addebito
3 Il Ritorno alla Periodicità Annuale
Occorre dimenticare la vecchia capitalizzazione trimestrale. Dal 2016, il calcolo degli interessi segue rigorosamente un ciclo annuale.
Il Principio di Reciprocità
La legge impone che interessi debitori (quelli che si pagano alla banca) e interessi creditori (quelli che la banca riconosce al cliente) siano conteggiati con la stessa periodicità.
Se la banca calcola gli interessi a debito una volta l'anno, deve fare lo stesso per quelli a credito a favore del correntista.
4 Il Meccanismo del "1° Marzo"
Gli interessi debitori maturati al 31 dicembre non possono essere addebitati immediatamente. Diventano esigibili solo dal 1° marzo dell'anno successivo.
Finestra di Garanzia
Questo intervallo di due mesi è una "finestra di garanzia": il cliente ha il tempo di pagare gli interessi separatamente, evitando che si sommino al capitale.