Il Nodo Centrale
Il nodo centrale risiede nel determinare se l'accordo arbitrale possa estendere i propri effetti al fideiussore, pur in assenza di una specifica pattuizione nel contratto di garanzia.
1 La Natura Negoziale dell'Arbitrato e il Principio di Relatività
L'intero sistema arbitrale trova il suo fondamento nel consenso delle parti. Gli arbitri, a differenza della magistratura ordinaria, non godono di uno ius imperii originario, ma derivano il proprio potere dalla volontà dei contraenti.
Ne consegue che alla clausola compromissoria si applichino i principi generali in materia di contratto, primo fra tutti quello della relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372 c.c.
Secondo la dottrina tradizionale, deve sussistere un'identità assoluta tra i soggetti che sottoscrivono la clausola. Poiché il fideiussore non è parte del contratto principale, l'estensione automatica della clausola compromissoria costituirebbe una violazione dei limiti soggettivi dell'accordo arbitrale.
2 Il Principio di Accessorietà e l'Art. 1945 c.c.
L'art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Eccezioni Sostanziali
Attinenti al rapporto garantito
- • Estinzione del contratto
- • Risoluzione del contratto
- • Nullità del rapporto principale
Rientrano nell'art. 1945 c.c.
Eccezioni Processuali
Attinenti alla giurisdizione o al rito
- • Clausola compromissoria
- • Competenza territoriale
- • Foro speciale
NON rientrano nell'art. 1945 c.c.
L'obiettivo dell'art. 1945 c.c. è assicurare al garante la stessa posizione sostanziale del debitore, non quella processuale.
3 L'Autonomia della Clausola Compromissoria
La clausola compromissoria è considerata un accordo a sé stante, distinto dal "contratto contenitore" in cui è inserita.
Anche se si ritenesse che l'obbligazione di garanzia si identifichi con quella principale per via dell'accessorietà, tale assimilazione non potrebbe mai inglobare la convenzione arbitrale, che mantiene una propria funzione e causa indipendente.
4 Eccezione: La Fideiussione a Favore di Terzo
Un'unica deroga è ravvisabile quando la fideiussione sia strutturata come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
In caso di contratto a favore di terzo, il creditore (terzo beneficiario) rimane vincolato all'accordo arbitrale. L'efficacia deriva dall'art. 1413 c.c., che permette al promittente di opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto.
Conclusioni
L'autonomia strutturale della fideiussione e l'autonomia dogmatica della clausola compromissoria impediscono di ritenere che il fideiussore sia vincolato all'arbitrato, salvo esplicita manifestazione di volontà.
L'accessorietà garantisce l'omogeneità del debito, ma non l'uniformità del foro.