La Corte di Cassazione stabilisce un principio rivoluzionario: le aziende sanitarie devono risarcire il paziente anche quando l'errore medico si combina con condizioni naturali preesistenti. La fragilità del malato non è più una scusa.
Corte di Cassazione
III Sezione Civile
Ordinanza n. 760
14 Gennaio 2026
Art. 41 c.p.
Art. 1226 c.c.
Responsabilità Medica
Concausalità Naturale
"Il rapporto causale tra una condotta e un evento dannoso non viene meno solo perché hanno contribuito anche fattori preesistenti, simultanei o successivi, indipendenti dall'azione umana."
— Art. 41 c.p. - Concorso di cause
Quando un paziente subisce un danno alla salute, spesso le cause sono molteplici: da un lato ci può essere l'errore del personale sanitario, dall'altro eventuali condizioni patologiche già presenti nel corpo del malato.
Fino a oggi, molte strutture ospedaliere hanno cercato di ridurre o annullare i risarcimenti, sostenendo che il paziente era già compromesso e che, quindi, l'esito negativo si sarebbe potuto verificare comunque.
La Cassazione ha spazzato via questa difesa
Con l'ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026, la Suprema Corte ha stabilito che se un medico o un'azienda sanitaria locale commettono un errore che peggiora una situazione già delicata, non possono sottrarsi alle proprie responsabilità invocando la natura o la sfortuna.
Il sistema giuridico italiano adotta il criterio dell'equivalenza delle cause: ogni elemento che ha partecipato a creare il danno viene considerato causa dello stesso. Di conseguenza, la struttura sanitaria deve rispondere dell'intero evento sul piano della cosiddetta causalità materiale, ovvero della ricostruzione storica e fattuale di ciò che è accaduto.
Il caso esaminato dai giudici della Terza Sezione civile della Cassazione riguarda una bambina nata prematuramente, ricoverata in ospedale subito dopo il parto.
Durante la permanenza nella struttura, la piccola ha contratto due infezioni gravi, che hanno reso necessaria una terapia antibiotica molto aggressiva.
La bimba ha riportato un'invalidità permanente vicina al 30%, principalmente a causa di gravi problemi all'udito che hanno compromesso la qualità della sua vita fin dai primi giorni.
Richiesta risarcimento respinta. Il giudice ha ritenuto prevalente il fattore naturale dell'immaturità del nervo acustico.
Richiesta nuovamente respinta. I giudici di merito, basandosi sulle conclusioni del CTU, hanno negato ogni forma di indennizzo alla famiglia.
Sentenza cassata con rinvio. La Suprema Corte ha ribaltato completamente l'impostazione dei giudici di merito.
Poiché la scienza medica non era in grado di stabilire con assoluta certezza se la piccola avrebbe comunque perso l'udito anche senza l'infezione contratta in ospedale, i giudici avevano concluso che il fattore naturale fosse prevalente e assorbente, negando quindi ogni forma di indennizzo. Questa decisione si è rivelata in contrasto con i principi generali della responsabilità civile.
La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente l'impostazione dei giudici di merito, introducendo una distinzione fondamentale tra due fasi della valutazione:
Serve a stabilire se la condotta umana ha effettivamente contribuito all'evento dannoso.
"Se l'infezione contratta in ospedale ha avuto un ruolo, anche minimo, nel determinare la perdita di udito della bambina, allora il nesso causale esiste ed è completo."
Interviene in un secondo momento, una volta che la responsabilità è stata accertata.
"Serve a selezionare quali conseguenze dannose siano effettivamente imputabili all'errore medico e quali si sarebbero verificate indipendentemente."
Gli Ermellini hanno chiarito come il fatto che una menomazione fosse in parte già "scritta" nella condizione naturale del paziente non cancella automaticamente la responsabilità dell'azienda ospedaliera.
Il giudice non può limitarsi a dichiarare di non saper quantificare l'incidenza dell'errore, per poi negare il diritto al risarcimento. Al contrario, deve procedere a una stima proporzionale del danno, separando ciò che deriva dalla natura da ciò che deriva dalla condotta umana.
Una delle questioni più delicate affrontate dalla sentenza riguarda proprio il calcolo del risarcimento quando la scienza medica non offre certezze assolute.
Art. 1226 c.c. - Valutazione Equitativa
Se il consulente tecnico dichiara che è impossibile separare matematicamente la quota di danno causata dalla natura da quella causata dall'errore umano, il giudice non può arrendersi davanti a questa incertezza. Deve fare ricorso al potere di valutazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.
Si determina la percentuale di invalidità complessiva del paziente.
Si sottrae la quota di danno che sarebbe stata comunque presente a causa della patologia naturale o della condizione preesistente.
Il risultato di questa sottrazione rappresenta il danno effettivamente risarcibile, cioè la parte imputabile all'errore della struttura sanitaria.
Quando questa sottrazione non può essere quantificata con precisione scientifica, il magistrato deve esaminare tutti gli elementi del caso specifico per arrivare a una cifra che sia equa: né troppo generosa verso il paziente, né ingiustamente favorevole all'azienda sanitaria.
L'importante è che il giudice motivi accuratamente il proprio ragionamento, spiegando come è arrivato a quella determinata somma e su quali elementi concreti ha basato la sua valutazione.
Questa decisione della Cassazione ha implicazioni profonde per tutto il sistema sanitario nazionale.
Le strutture ospedaliere e le ASL non possono più fare affidamento sull'incertezza scientifica o sulla presenza di fattori naturali per evitare le conseguenze dei propri errori.
La concausalità naturale non rappresenta più uno scudo legale dietro cui nascondersi per evitare il risarcimento.
I pazienti fragili — come i neonati prematuri, gli anziani con multiple patologie o chi soffre di malattie croniche — ricevono una tutela rafforzata: la loro vulnerabilità non diminuisce il dovere di cura.
Per le ASL, questo si traduce nella necessità di migliorare costantemente i protocolli di prevenzione delle infezioni e delle complicanze.
Ogni minima deviazione dalle buone pratiche potrebbe tradursi in un obbligo risarcitorio significativo. La vulnerabilità del paziente non diminuisce il dovere di cura della struttura sanitaria, anzi lo aumenta.
Se ritieni di aver subito un danno a causa di un errore medico o di una negligenza sanitaria, questa sentenza della Cassazione potrebbe rappresentare un importante precedente per la tutela dei tuoi diritti. Non lasciare che la complessità della materia ti scoraggi.